Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali
Entrata in vigore del provvedimento: 01-05-2018
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2018 il Decreto n. 33 del 22 gennaio 2018 recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”.
Tale Decreto definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali, con particolare riguardo alla persona dell’utilizzatore stesso e di coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con questi prodotti in fase di manipolazione o di impiego nonché durante la conservazione domestica. Il Decreto definisce, inoltre alcuni requisiti per il commercio e la vendita dei suddetti prodotti.
I prodotti conformi ai requisiti previsti dal Decreto 22 gennaio 2018 e consentiti per l’uso non professionale, saranno identificabili attraverso la seguente dicitura presente in etichetta: «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»”, nonché attraverso la sigla PFnPO, assegnata ai prodotti da utilizzare esclusivamente su piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico, oppure la sigla PFnPE, assegnata ai prodotti da utilizzare su piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata.
Le colture e gli eventuali ulteriori campi di impiego per i quali il prodotto è autorizzato sono sempre espressamente indicati in etichetta.
Il provvedimento era atteso sin dal novembre 2013 (sì, avete letto bene) e pone fine al regime transitorio iniziato il 26 novembre 2015, quando le autorità, in mancanza di meglio, avevano considerato vendibili a utilizzatori non professionali quei prodotti fitosanitari che, per via della loro favorevole classificazione tossicologica, non richiedevano il cosiddetto “patentino”. Successivamente le regioni in ordine sparso avevano integrato questi criteri limitando le quantità massime acquistate e richiedendo autocertificazioni che il prodotto acquistato senza patentino non sarebbe stato destinato a utilizzi professionali. Tutto ciò appartiene per fortuna al passato e sin da ora dovremo abituarci alle nuove sigle quali PFnP (prodotto fitosanitario per l’uso non professionale), PFnPO (gli ex PPO: prodotti per la difesa fitosanitaria delle piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e il relativo diserbo) e PFnPE (prodotti come i precedenti ma utilizzabili anche sulle colture edibili).
PFnPO, prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.
PFnPE, prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parte di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superfice coltivata.
I criteri che renderanno un prodotto fitosanitario idoneo anche all’utilizzo non professionale sono molteplici e riguardano non solo la classificazione tossicologica, come si era fatto nel periodo transitorio, ma prevedono anche la possibilità di essere utilizzati senza rischi anche in assenza di particolari protezioni (ad esempio i guanti durante il trattamento) e senza la necessità di applicare particolari misure di mitigazione del rischio ambientale (ad esempio buffer zones).
Questi prodotti saranno contraddistinti dalla dicitura di etichetta “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e dall’apposita sigla (PFnPO o PFnPE, a seconda dei casi) dopo il nome commerciale.
Le aziende titolari di registrazioni di prodotti destinati all’uso non professionale dovranno presentare apposita domanda al ministero della Salute (hanno tempo sino a metà giugno, max 45 giorni a partire dal 01-05-2018) per l’adeguamento della loro etichetta, che gli consentirà di poter usufruire del periodo transitorio, che avrà la durata massima di due anni. Dopo questo periodo transitorio, quindi dal 01-05-2020, sarà consentita la vendita a utilizzatori non professionali (quindi privi dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo) solo di prodotti appositamente autorizzati, in linea con i criteri elencati nell’allegato del provvedimento e che riguardano gli aspetti tossicologici e ambientali del prodotto. In tutti gli altri casi sarà necessaria l’abilitazione.
Cosa succederà nel periodo transitorio?
Tenuto conto della necessità per le imprese di disporre di un congruo periodo di tempo per conformare i prodotti secondo i requisiti previsti, adeguare i sistemi di produzione e predisporre la documentazione tecnica richiesta a supporto delle istanze di nuova autorizzazione il citato Decreto prevede “Misure transitorie” (art. 7 e 8) volte anche ad assicurare una adeguata disponibilità di prodotti per il trattamento delle piante coltivate a livello non professionale.
Quindi potranno essere commercializzati solo quei prodotti per i quali le aziende avranno presentato istanza di adeguamento e per i quali sarà disponibile l’etichetta con le nuove diciture, con differenti modalità in funzione della tipologia. Ad esempio:
gli ex-PPO (che diventeranno PFnPO) e i fitosanitari pronti all’uso (che diventeranno PFnPE) saranno autorizzati provvisoriamente per 24 mesi senza ulteriori particolari requisiti, oltre all’etichetta con le nuove diciture (per la merce nei magazzini verrà fornito un fac-simile)
Attenzione, i fitosanitari concentrati da diluire (che diventeranno PFnPE) saranno autorizzati provvisoriamente per 24 mesi ma solo in confezioni non superiori a 500 g/ml. Per le confezioni più grandi (sino a 1 kg/L) il periodo è limitato a 6 mesi.
A partire dal 01-05-2018, su istanza dell’impresa interessata da presentarsi non oltre il 16 giugno, è contestualmente avviata la procedura di modifica dell’etichetta dei suddetti prodotti, di cui alla nota prot. DGISAN n 97 del 03/01/2018, ai fini dell’inserimento della dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» e della sigla pertinente PFnP(O/E), nei termini previsti dall’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 290/2001. Tale procedura si concluderà con la pubblicazione nella banca dati del Ministero della salute delle etichette modificate. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le verifiche previste, le imprese, sotto la propria responsabilità, potranno comunque commercializzare il prodotto fitosanitario con etichetta contenente la nuova dicitura e la sigla. Nel contesto della suddetta dicitura figurerà anche il termine entro cui l’uso non professionale del prodotto è consentito; detto termine sarà fissato a 6 o 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, dunque al 2 novembre 2018 o al 2 maggio 2020, in funzione delle caratteristiche tecniche del prodotto e della taglia, o coinciderà con la data di scadenza dell’autorizzazione del prodotto se più breve.
I prodotti che, dal 16 agosto p.v., risulteranno privi della citata dicitura in etichetta saranno ad esclusivo “uso professionale”, a prescindere dagli impieghi autorizzati e dalla classificazione di pericolo.
L’implementazione delle misure e dei requisiti previsti dal Decreto determinerà la netta demarcazione delle due categorie di prodotti, per uso professionale o non professionale, consentendo la piena efficacia delle disposizioni dell’art.10, comma 3, del D.lgs. n. 150/2012.
Dal 16 agosto p.v. sarà, pertanto, vietata la vendita dei prodotti che non recano in etichetta la dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» agli acquirenti che, in quanto utilizzatori non professionali, non sono dotati dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di cui all’art. 9 del citato D.lgs. n 150/2012.
Si evidenzia che l’utilizzatore professionale che intenda acquistare e/o utilizzare i suddetti prodotti, PFnPO o PFnPE, è comunque tenuto al possesso del certificato di abilitazione, da esibire all’acquisto, ed è sottoposto agli adempimenti previsti per i prodotti fitosanitari per uso professionale, concernenti la registrazione dei trattamenti, lo stoccaggio e lo smaltimento ecc. Per quanto concerne gli ulteriori requisiti richiesti per il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali si applicano le disposizioni di settore richiamate all’art.4, comma 1, del Decreto in oggetto. Si evidenzia che il rivenditore di PFnPE è tenuto al possesso dell’abilitazione alla vendita di cui all’art. 8 del D.lgs.150/2012, mentre la vendita al dettaglio dei PFnPO è consentita anche ai rivenditori non specificatamente qualificati nel settore dei prodotti fitosanitari, presso supermercati, garden-center e altri canali della microdistribuzione, come già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n 290/2001 per tale tipologia di prodotti.
Come si comporterà il programma con le nuove regole.
Dal 2 maggio, data di entrata in vigore del Decreto, saranno consentiti per l’uso non professionale i prodotti autorizzati conformi ai requisiti di classificazione e di taglia previsti agli articoli 7 e 8 del Decreto. Quindi tutti i fitofarmaci che con il nostro programma andavano venduti con l'autocertificazione potranno ancora essere venduti fino al 15-08-2018, ma solo nella taglia fino a un max di 1000ml/gr.
Si ricorda che l'autorizzazione di questi presidi sarà provvisoria ed avrà una durata di:
6 mesi (ovvero fino al 01-11-2018), se trattasi di PFnPE in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato maggiore di 500ml/g e minore o uguale a 1000 ml/g.
24 mesi (ovvero fino al 01-05-2020) se trattasi di PFnPE in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato minore o uguale a 500 ml/g.
Il termine ultimo entro cui un prodotto fitosanitario è provvisoriamente consentito per l’uso non professionale, sia relativamente alla commercializzazione/vendita che all’uso, figura in etichetta nella dicitura “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al (termine di 6 o 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto o, se antecedente a tale termine, data di scadenza dell’autorizzazione)”.
Si desidera precisare quanto segue...
Vogliamo porre l'attenzione sulle misure che regolano la vendita dei PFnPE a cui ogni rivenditore deve attenersi.
Dette misure sono state regolamentate dall'artico 4 del decreto 33. Ci soffermiamo solo al primo comma, riportando a seguire i testi di legge a cui fa riferimento.
In riferimento al comma 1 dell'articolo n. 4 del decreto n. 33 del 22-01-2018 "Misure per il commercio e la vendita".
"Ai fini del commercio e della vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, ad
esclusione di quelli ricadenti nella categoria dei PFnPO, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e
24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonché le disposizioni di cui
all’articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 10, commi 1 e 3, e all’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo
14 agosto 2012, n. 150."
DPR N. 290:
articolo 21 comma 1 La persona titolare di un'impresa commerciale o la societa' che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all'autorita' sanitaria individuata dalla regione.
articolo 22 comma 1 L'autorita' sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneita', effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, di cui al comma 2 dell'articolo 21, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni
articolo 24 comma 1 I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. E' vietata, altresi', la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
D.L. N. 150
articolo 8 comma 1 A decorrere dal 26-11-2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione....
articolo 8 comma 2 Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Provincie autonome di trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizioni che abbiano freguentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I
articolo 8 comma 4 I certificati di abilitazione di cui ai comma 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
articolo 8 comma 5 Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del DPR 290 del 23-04-2001, e successive modifiche.
articolo 10 comma 1 A decorrere dal 26-11-2015, fotta salvo quonto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della repubblica 23-04-2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonche sul corretto smaltimento dei rifiuti.
articolo 10 comma 3 All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatore non professionale, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'esposizione corretti e lo smaltimento sicuro, nonchè sulle alternative eventualmente disponibili.
articolo 16 comma 1 Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),....
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